Dall’anno scolastico 2022-2023 gli studenti italiani potranno frequentare due diversi corsi di laurea contemporaneamente. Traguardo importante per lo scenario accademico italiano o impennata nelle dichiarazioni dei redditi degli psicologi?
Con la legge 12 aprile 2022 n.33 «è sancita la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi di formazione superiore, introducendo la possibilità per lo studente di conseguire due titoli appartenenti a tali tipologie di corsi nella medesima finestra temporale, così rimuovendo un divieto esistente dal 1933 e allineando in tal modo la normativa nazionale alle norme europee». Il 29 luglio 2022, attraverso il decreto n. 930 del ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, viene regolata parte dei criteri e delle modalità di iscrizione.
A partire dall’anno scolastico 2022-2023, sarà consentita l’immatricolazione a:
I. Due corsi di laurea qualora appartenessero a classi di laurea, triennale o magistrale, diverse purché si differiscano per almeno i due terzi della formazione; allo scopo di permettere di conseguire due titoli di studio diversi.
II. Due corsi di diploma accademico, di I / II livello presso istituti di alta formazione artistica.
III. Un corso di laurea triennale / magistrale e a un corso di master / dottorato di ricerca / specializzazione, fatta eccezione per i corsi proposti dalle scuole di medicina.
IV. Un dottorato di ricerca / master e un corso di specializzazione medica. In tal caso, la frequenza viene disciplinata autonomamente dalle università.
V. Un dottorato di ricerca / master e a un corso di specializzazione non in campo medico.
VI. Due corsi ordinari di scuole / istituti superiori ad ordinamento speciale.
Non sarà invece consentita l’iscrizione contemporanea allo stesso corso di laurea triennale / magistrale / master presso due università differenti.
Inoltre non sarà concretamente possibile frequentare due corsi di studio che prevedono entrambi l’obbligo di frequenza, a meno che le lezioni e gli esami non si incastrino perfettamente; diversa è la questione riguardante i corsi che stabiliscono tale obbligo per quanto riguarda le attività laboratoriali e di tirocinio. Nel caso in cui non viene imposto, il decreto offre alle università l’opzione di proporre la didattica a distanza agli studenti che frequentano il doppio corso di laurea (tuttavia gli esami verranno svolti interamente in presenza). Inoltre, l’Ateneo potrà attuare le proprie modalità organizzative per gli studenti frequentanti corsi part-time.
Per quanto concerne la questione delle borse di studio e degli aiuti finanziari, lo studente deve:
I. Individuare uno dei due corsi come riferimento per effettuare la richiesta alla borsa di studio a coloro i quali hanno già frequentato il primo anno di università non potranno scegliere il secondo.
II. Per mantenere il beneficio economico e l’eventuale maggiorazione, lo studente ha l’obbligo di soddisfare i requisiti accademici richiesti per entrambi i corsi.
III. Viene confermato l’esonero totale o parziale dal versamento onnicomprensivo annuale purché non frequenti due corsi dello stesso ateneo.
La possibilità di frequentare due corsi di laurea contemporaneamente garantisce un’enorme opportunità per tutti gli studenti amanti dello studio, per coloro che vogliono intraprendere due percorsi in ambiti che lo appassionano senza dover rinunciare ad uno o semplicemente per tutti i ragazzi che sono indecisi su quale intraprendere. Allo stesso tempo, c’è da dire che gli studenti universitari spesso hanno difficoltà a stare al passo con le lezioni e gli esami; farlo per due corsi diversi potrebbe risultare eccessivamente stancante se non causare dei problemi psicofisici come il burnout.
Come la pensate in merito?
Samuele Oliveti
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